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modalita di raccolta

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modalita' di raccolta dei funghi

Modalita' di Raccolta dei Funghi

e altre norme per la protezione del bosco

L.R. 22 Marzo 1999 n.16 e successive modificazioni

 

  • L'autorizzazione, consiste materialmente in una ricevuta del versamento, deve riportare generalita' luogo e data di nascita, residenza, causale del versamento.
  • Nel caso di minore di età superiore a quattordici anni il versamento e' effettuato dall'esercente la potestà genitorialeriale e deve contenere nella causale anche le generalita' del minore stesso.
  • I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona mun ita di autorizzazione e concorrono a formare il quantitativo giornaliero previsto.
  • la raccolta e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto, nei boschi e nei terreni non coltivati, nei quali sia consentito l'accesso e non sia in alcun modo riservata la raccolta dei funghi stessi.
  • E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio o l'apparato radicale della vegetazione.
  • I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi aerati o a rete, idonei a diffondere le spore, e non in buste di plastica, sacchetti, borse o contenitori ermetici.
  • Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi cresciuti, si possono superare I limiti giornalieri, se non gia' raggiunti.
  • E' vietata la raccolta di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore

a) cm.4 per il gruppo Boletus Edulis

b) cm.2 per il dormiente e il prugnolo.

Per grandezza del cappello si intende la misura del diametro dello stesso.

  • E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea

 allo stato di ovulo chiuso e la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

  • La raccolta dei funghi epigei e' inoltre vietata:

a) Nelle riserve naturali integrali.

b) Nei giardini e nei terreni degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli

immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori.

 

La Vigilanza

 

La vigilanza dell'applicazione del regolamento e' affidata alle Forze dell'Ordine, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Ambientali Volontarie.

Tutti I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo e valido a dimostrare l'identita' e la residenza, di copia dell'autorizzazione a fini scentifici, della ricevuta del versamento degli importi nonche' di idoneo documento comprovante la propieta' o la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

 

per ulteriori informazioni sito internet www.lunigiana.ms.it

 

 


Last modified 04-07-2006 11:51 AM
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